Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono state in parte riviste le misure di contenimento del contagio da coronavirus he entreranno in vigore dal 4 al 17 maggio 2020. Tra le disposizioni di maggiore interesse, c segnaliamo:
1) gli spostamenti tra regioni diverse sono consentiti solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
2) all’interno della propria regione sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il nuovo DPCM consente inoltre di raggiungere i propri familiari purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro con obbligo di utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie;
3) rimangono vietati in modo assoluto tutti gli assembramenti sia in luogo pubblico sia in luogo privato. Le attività sportive e quelle motorie tornano ad essere consentite anche se non effettuate nei dintorni della propria abitazione, con obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di due metri per le attività sportive e di un metro per quelle motorie. Restano vietate le attività ludiche e ricreative all’aperto;
4) rimangono sospese le cerimonie civili e religiose, mentre tornano a essere consentiti i riti funebri a condizione che vi partecipino solo i familiari in numero massimo di quindici persone, preferibilmente da svolgersi all’aperto e con uso delle mascherine, nel rispetto degli obblighi di distanziamento tra le persone. I luoghi di culto possono riaprire a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
5) rimangono sospese le attività di musei, biblioteche, sale da ballo, sale bingo, discoteche, palestre, piscine e centri sportivi in generale, centri culturali, sociali e ricreativi, centri benessere e centri termali (questi ultimi consentiti solo per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);
6) rimangono sospese le attività di vendita al dettaglio che non siano ricomprese nell’allegato 1 (sono quindi aperti ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari anche surgelati, bevande e tabacco in esercizi specializzati, carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, di articoli igienico-sanitari, di articoli per l’illuminazione, di giornali, riviste e periodici, Farmacie e Parafarmacie, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet o per televisione, corrispondenza, radio, telefono e per mezzo di distributori automatici, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, di vestiti per bambini e neonati, di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
7) restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Il nuovo DPCM consente però la consegna a domicilio e la vendita con asporto. Rispetto a tale ultima novità, si sottolinea la necessità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
8) restano sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti. Rimango consentite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, tintorie, i servizi di pompe funebri e le attività connesse;
9) restano sospesi gli eventi e le manifestazioni sportive di ogni ordine e discplina. Il nuovo DPCM consente l’allenamento per i soli atleti di sport individuali riconosciuti di importanza nazionale;
10) restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università. Resta consentita la formazione a distanza;
11) rimangono chiusi i parchi giochi per i bambini;
12) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le relative filiere;
13) rimane fortemente raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
Il nuovo DPCM ribadisce le seguenti misure igienico–sanitarie:
– lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– evitare abbracci e strette di mano;
– mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
– starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
– coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
– non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
– è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie, fermo restando che il nuovo DPCM ha introdotto l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
– i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Per le attività commerciali di cui all’allegato 1 è imposto di:
– mantenere in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale;
– garantire la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
– garantire una adeguata aereazione naturale e il ricambio d’aria;
– mettere a disposizione sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touche sistemi di pagamento;
– utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
– uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
– prevedere accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Il nuovo DPCM riporta infine ulteriori misure, quali quelle relative al trasporto nazionale e internazionale, che per brevità non riportiamo ma che consigliamo vivamente di consultare.