La Regione Lazio ha previsto l'erogazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo, per l'anno scolastico 2016-2017 a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi della Legge 23.12.1998, n. 448 art. 27. Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2017.
Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti:
a) residenza nella Regione Lazio;
b) indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a Euro 10.632,93;
c) frequenza, nell'anno scolastico 2016-2017, presso gli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, statali e paritari.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione ISEE riferita al 2015, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
b) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all'Istituto di istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
c) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di contributo.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale, deve essere presentata per singolo beneficiario all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, utilizzando l'apposito modello.
Rendicontazione
Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario dovrà presentare al Comune debita fattura o ricevuta fiscale con la dichiarazione del commerciante attestante la tipologia e l'entità della spesa sostenuta.
Si rammenta, relativamente alla documentazione fiscale, che non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante gli scontrini fiscali in quanto, in sede di rendicontazione, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini fiscali non è possibile stabilire la natura e la tipologia del bene acquistato, nonché se il beneficiario del contributo in questione sia lo stesso che ha sostenuto materialmente le spese.