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Ultime novità per IMU e TASI 2016

Governo ItalianoCon la nuova Legge di Stabilità 2016 sono state apportate alcune modifiche riguardanti l'IMU dei terreni agricoli, la TASI delle abitazioni principali e l'IMU degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai familiari di primo grado. Per facilitare i nostri contribuenti, si è pensato di riportare di seguito le casistiche strettamente riferite al nostro Comune.

 

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO - Comma 10 lett. a) e b)
Con la nuova Legge di Stabilità 2016 è stata inserita una riduzione della base imponibile del 50%, applicabile all’IMU, per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito al familiare di primo grado (genitore/figlio – figlio/genitore).
Al fine di poter vedere riconosciuta tale agevolazione, debbono essenzialmente essere presenti tutte le caratteristiche sotto elencate:
a) L’unità immobiliare deve essere iscritta nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;
b) L’abitazione deve essere concessa ad un familiare di 1° grado (genitore/figlio – figlio/genitore)
c) Il contratto di comodato d’uso gratuito deve essere registrato all’Agenzia dell’Entrate;
d) Colui che ricevere l’immobile deve farlo diventare la sua abitazione principale e vi deve risiedere;
e) Colui che cede l’abitazione non deve avere altri immobili (edificio, terreno, area edificabile) in Italia,
f) Chi cede l’immobile deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nel Comune di Canale Monterano;
g) Il possessore, oltre all’abitazione concessa in comodato, può possedere solo un'altro immobile adibito a propria abitazione principale (no pertinenze), purché sia situato sempre nel Comune di Canale Monterano e non sia classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Si fa presente che per avere riconosciuta tale agevolazione, il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno del 2017.

ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI - Comma 13
A decorrere dall'anno 2016, i terreni agricoli del Comune di Canale Monterano sono esenti, in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ESENZIONE TASI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE - Comma 14 lett. a)
Per l’anno 2016, i possessori di abitazioni principali (iscritte nella categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze sono esentati dal pagamento della TASI.